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Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis

Servizio Attivo
Il cittadino straniero, residente nel Comune e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con istanza indirizzata al Sindaco.


A chi è rivolto

La richiesta deve essere fatta al Consolato Italiano se si risiede all’estero. In tale caso il Consolato provvede a verificare i documenti, a richiedere integrazioni e poi a inviare gli atti al Comune.
La richiesta può essere fatta in ITALIA – all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza - SOLO SE C'E' ISCRIZIONE nella Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR) fatta in quel Comune Italiano (l’iscrizione si può avere solo se si vive stabilmente presso una abitazione del territorio comunale).

NOTA BENE: 
(Requisiti generali per l'iscrizione in APR di un cittadino straniero extra Unione Europea:
a) valido passaporto straniero;
b) possesso del Permesso di soggiorno rilasciato dall’Autorità italiana di Pubblica Sicurezza = Questura;
c) stabile abitazione nel Comune verificata con accertamento della Polizia Locale (dimore transitorie fatte al solo fine di presentare l'istanza di riconoscimento, non sono idonee all'esito favorevole dell'accertamento).
d) legittima e documentata occupazione dell’alloggio (es. contratto di affitto; dichiarazione di ospitalità all’Autorità di Pubblica Sicurezza).

Descrizione

Il cittadino straniero, residente nel Comune e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con istanza indirizzata al Sindaco.

Come fare

L'interessato deve fare formale istanza in marca da bollo (€ 16,00) corredata da tutta la documentazione che dimostri:
- la discendenza diretta da cittadino italiano;
- che l'avo non abbia perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione straniera;
- che non ci sia stata perdita del diritto o rinuncia da parte dell'avo e dei discendenti.

Tutta la documentazione deve essere in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione.

Cosa serve

Documentazione da presentare unitamente alla Istanza:
1A. Estratto dell’atto di  nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano di nascita.
 
1B.  Atti di matrimonio, morte dell’avo emigrato all’estero;


2. Atti di nascita, matrimonio e morte dei discendenti.


[NB Per i nati/coniugati/morti all’Estero è necessario produrre gli atti di stato civile regolarmente emessi secondo la legge del Paese in cui sono formati e in regola con la traduzione e legalizzazione;
NB  Deve essere documentata la filiazione da padre italiano (in ogni tempo del Regno d’Italia o della Repubblica italiana) oppure da madre italiana (nascita dopo il 01/01/1948);
NB  Se c’è stato matrimonio di donna italiana con cittadino straniero prima del 1948, per la legge n.555 del 1912  (art. 10 c.3) la donna ha perso la cittadinanza italiana per assumere quella del marito (tranne il caso in cui la cittadinanza del marito non le potesse essere trasmessa); se c’è stato matrimonio di donna italiana con cittadino straniero tra il 1948 ed il 1975 deve essere verificata la posizione. In caso di verifica negativa, la pratica verrà respinta.]


3. Certificato rilasciato dall’Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo non abbia acquistato la cittadinanza straniera prima della nascita dell’ascendente dell’interessato;


4. Certificato rilasciato dall’Autorità Consolare italiana attestante che né l’interessato, né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o la abbiano persa;


5. Certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;


NOTA BENE 1:
I documenti rilasciati all'estero DEVONO ESSERE TUTTI IN ORIGINALE e PRODOTTI SU CARTA (non possone essere presentati documenti elettronici) e i documenti fatti all’estero devono essere IN REGOLA:
- con la LEGALIZZAZIONE (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali, - es. Convenzione dell’Aja del 1961, che dispone la necessità dell’APOSTILLE – la legalizzazione viene svolta presso l'Autorità consolare italiana nello stato in cui il documento è formato);
- con la TRADUZIONE in italiano (se svolta all’estero: munita della attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato Italiano oppure munita della Apostille; ovvero con l’attestazione del Tribunale Italiano se svolta in  Italia).

NOTA BENE 2:
Atto originale, sua legalizzazione, traduzione dell'atto e legalizzazione della traduzione, DEVONO essere LEGATI tra loro, a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale. La legatura viene fatta a cura dell'ufficio che ha legalizzato la traduzione (in pratica bisognerà PRIMA portare a legalizzare l'atto originale. Una volta legalizzato, l’atto verrà fatto tradurre e riportato all'Ufficio che legalizzerà la traduzione UNENDOLA all'atto originale già in precedenza legalizzato). Atti sciolti non danno dimostrazione che la traduzione afferisca all'originale e possono portare all'ANNULLAMENTO della pratica (a meno che non si faccia una nuova traduzione).

NOTA BENE 3:
I documenti devono essere TUTTI concordi sulle generalità (COGNOME, NOME) e sulle DATE riportate in TUTTI i diversi atti. (ATTENZIONE: ci deve essere concordanza ASSOLUTA sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportante negli atti di ascendenti e discendenti – In caso di risultanza non uniforme la pratica sarà ANNULLATA oppure sarà necessario presentare documentazione integrativa dall’Estero, tradotta e resa legale per l’Italia). E' consigliabile, se ricorresse il caso, di eseguire un procedimento di RETTIFICAZIONE presso l'Autorità straniera, presentando poi nell'istanza anche i Provvedimenti dell'Autorità Giurisdizionale straniera, legalizzati e tradotti.

NOTA BENE 4:
Gli atti di stato civile non possono essere sostituiti da documentazione non avente valore legale nello stato in cui sono formati (Ad esempio NON potrà essere accettato un certificato di BATTESIMO in luogo di un ATTO DI NASCITA, se nello Stato di emissione non ci sia parificazione legale tra i due atti; nel qual caso sarà necessario produrre una attestazione della Autorità Nazionale - in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione - che lo dimostri).

NOTA BENE 5:
Devono essere presentati TUTTI i documenti dello stato civile degli ascendenti e dei richiedenti. Ad esempio se una persona si sposa tre volte, dovrà presentare: l'atto del 1° matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziali in corso); l'atto del 2° matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziali in corso); l'atto del 3° matrimonio.

NOTA BENE 6:
La documentazione deve essere RECENTE (rilasciata da non più di  6 mesi), ciò vale anche per i documenti rilasciati dall'autorità straniera, quando non è riportata una data di scadenza, applicandosi l'articolo 41, comma 1, del DPR n. 445/2000.
 
NOTA BENE 7:
La richiesta deve essere fatta per iscritto in marca da bollo da € 16,00.

Cosa si ottiene

Cittadinanza Jure Sanguinis.

Tempi e scadenze

Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, di competenza dell’Ufficio comunale di Stato Civile, è di  180 gg. (art. 2 Legge n. 241/1990 e Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 5/10/2022).

Quanto costa

Dal 1° aprile 2025, a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 26 febbraio 2025, per la presentazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 l. 91/1992 o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 l. 555/1912 è necessario effettuare il pagamento del contributo amministrativo di € 600,00 (per ciascun richiedente maggiorenne) previsto dal comma 636 dell’art.1 della Legge 30 dicembre 2024 n.207.
Il pagamento (tramite Pago PA o altri sistemi di pagamento elettronici) dovrà precedere la richiesta, che sarà corredata dalla ricevuta del pagamento stesso. In caso di mancanza o inesatto pagamento dei contributi suddetti, le predette istanze o richieste risultano improcedibili.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Contatti

Ufficio Servizi Demografici
Indirizzo: Piazza Don Amerano, 1

Telefono:
+39 011/9969718
Email:
demografici@comune.mappano.to.it
Argomenti:Pagina aggiornata il 02/04/2025


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